BENEFICIARI E VOLONTARI
ASSOCIAZIONE MARTINO OdV

Beneficiari
Esistono diverse categorie di potenziali soggetti beneficiari ma tutte hanno in comune un fattore importante ovvero la difficoltà o l’impossibilità di compiere in modo autonomo e equilibrato scelte di vita e azioni di tutti i giorni in modo sereno.

Stiamo parlando in alcuni casi delle difficoltà e della solitudine degli anziani, delle malattie che diventano ostacoli e creano il bisogno di assistenza, dei soggetti diversamente abili, fino alle dipendenze.

Nello specifico si decide di nominare un amministratore di sostegno nei casi di:

  • anziani fragili (con demenza senile, Morbo di Alzheimer o deficit intellettivi e di memoria …);
  • disabili per disturbo fisico (coma, paralizzati, sordomuti …);
  • disabili per disturbo psichico ( ritardi mentali, psicotici …);
  • dipendenze (droghe, alcool, gioco …);
  • alcolisti anonimi

Il beneficiario conserva la capacità di agire sia per gli atti della vita quotidiana, sia per tutto ciò che nel decreto di nomina non sia vincolato ad intervento dell’Amministratore di Sostegno. L’istituto dell’Amministrazione di Sostegno non prevede l’annullamento delle capacità del beneficiario a compiere validamente atti giuridici, e in questo si differenzia dall’interdizione.

Come effetto dell’amministrazione di sostegno il beneficiario conserva la capacità di agire per gli atti della vita quotidiana, salvo specifici vincoli indicati nel decreto di nomina assegnati all’amministratore di sostegno.

L’amministratore di sostegno e il Volontario
La scelta dell’amministratore è fatta su indicazione dello stesso beneficiario o da colui che presenta la domanda; vanno preferiti, nell’ordine, i parenti od affini. E in mancanza di tutte queste persone, essa cade su di un’altra ritenuta idonea come, ad esempio, un volontario.

Il volontario è una figura molto importante sulla quale si fa affidamento date le elevate richieste di Amministratori di sostegno. Ai volontari non sono richieste particolari professionalità o specifiche competenze.

A differenza di quasi ogni altra forma di volontariato, in questo caso il rapporto non ha la mediazione di nessuna organizzazione, non è praticato a turni ed è esclusivo. Chi sceglie di offrirsi come Amministratore di Sostegno decide quindi di prendersi cura di una persona, di creare un legame diretto di solidarietà umana. Diventa così uno splendido modo di darsi a qualcun altro come se fosse un padre, come se fosse un figlio. Diventa una splendida opportunità d’impegno.

L’ amministratore di sostegno è una figura nuova di volontariato introdotta con la legge n.6 del 19 gennaio del 2004, con il fine di aiutare le persone con delle difficoltà e fragilità nella gestione della vita quotidiana a seguito di una dichiarata infermità fisica o psichica, temporanea o parziale. È una figura giuridica che accompagna i soggetti più deboli rispettandone il loro diritto individuale e sociale. Nello specifico ha il compito di assistere, rappresentare il proprio beneficiario, rispettando i suoi bisogni, aspirazioni e limiti. I compiti dell’amministratore di sostegno vengono specificati nel provvedimento di nomina emesso dal giudice tutelare. L’incarico può essere anche temporaneo.

Giudice tutelare
L’incarico viene fatto dal giudice tutelare con un decreto immediatamente esecutivo, ciò sta a significare maggiore celerità di azione e più facilità nella modifica eventuale del provvedimento nell’ipotesi di nuove esigenze o emergenze.
La nomina può essere adottata con urgenza, per gravi comprovati motivi, prima dell’espletamento della normale procedura.

Il ricorso al Giudice Tutelare (attraverso una specifica domanda), per ottenere la nomina dell’amministratore di sostegno può essere proposta dallo stesso interessato, dai parenti e dalle persone stabilmente conviventi, dal Pubblico Ministero e, direttamente, dai servizi sociali che collaborano con gli Enti istituzionali (es. il Sindaco).

Il Giudice tutelare in estrema sintesi è di riferimento ed aiuto per l’amministratore di sostegno e protezione e garanzia per il beneficiario.

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